Lo annuncia l’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente (Arera): dal 1° gennaio 2020 saranno introdotte regole certe e uguali in tutta Italia nel caso di mancati pagamenti da parte degli utenti per la fornitura dell’acqua. Con la delibera 311/2019/R/idr vengono infatti definiti i tempi e le modalità standard per la costituzione in mora, la rateizzazione degli importi, la sospensione della fornitura dell’acqua e la risoluzione del contratto. Il tutto salvaguardando le utenze vulnerabili in documentato stato di disagio economico sociale, e quelle pubbliche non disalimentabili, come scuole e ospedali.

Cosa cambia nel caso di mancato pagamento per le utenze domestiche residenti

Dopo un’ampia consultazione la delibera 311/2019/R/idr introduce quindi misure idonee ad assicurare all’utente l’adeguatezza e la trasparenza dell’informazione in merito alle azioni messe in atto dal gestore a tutela del proprio credito, ma anche la certezza delle modalità e delle tempistiche per il loro svolgimento. Più in dettaglio, nei casi di morosità delle utenze domestiche residenti non vulnerabili la fornitura potrà essere sospesa soltanto dopo il mancato pagamento di fatture per importi superiori al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato. O quando tecnicamente fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso dell’acqua, assicurando soltanto il quantitativo minimo vitale, che equivale a 50 litri per abitante al giorno.

Quando in mora è il condominio

Per la medesima categoria di utenza, la disattivazione della fornitura, con la risoluzione del contratto, potrà essere effettuata dal gestore solo nel caso in cui, a seguito della limitazione o sospensione e nel proseguirsi della mora, venga manomesso il misuratore, o nel caso in cui le stesse utenze non abbiano provveduto a pagare i relativi oneri per il recupero della morosità pregressa.

Nel caso di utenze condominiali invece il gestore non potrà limitare/sospendere/disattivare la fornitura idrica se entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora, sia stato pagato almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. Potrà invece procedere con le azioni sulla fornitura se l’utenza condominiale non effettui il saldo entro i successivi sei mesi, riporta Askanews.

I gestori dovranno garantire la rateizzazione degli importi su 12 mesi

I gestori dovranno garantire, quando previsto, la rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora su 12 mesi, informando in modo chiaro l’utente dei tempi e delle modalità per ottenerla. Il gestore dovrà poi inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento.

Obbligo di riattivazione della fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità, entro due giorni feriali dall’attestazione dell’avvenuto saldo da parte dell’utente finale. Previsti poi indennizzi automatici da 10 a 30 euro nel caso in cui non vengano rispettate, in tutto o in parte, tali modalità.